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Sez. 3, Sentenza n. 4590 del 03/09/1985 (Rv. 442053 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - MOMENTO COSTITUTIVO - "DENUNCIATIO" DELL'ALIENANTE - RINUNCIA ANTERIORE - INEFFICACIA - DEROGHE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442053-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - MOMENTO COSTITUTIVO - "DENUNCIATIO" DELL'ALIENANTE - RINUNCIA ANTERIORE - INEFFICACIA - DEROGHE - INAMMISSIBILITÀ.*

Il diritto alla prelazione agraria ai sensi delle leggi n. 590 del 1965 e n. 817 del 1971, sorge soltanto con la denunciatio del proprietario alienante e non è rinunciabile prima che esso sia sorto. Tale principio non ammette deroghe, né in relazione alla qualità del soggetto che opera la rinuncia, né in relazione alla qualità del soggetto cui la rinuncia venga rivolta o che comunque l'abbia sollecitata dall'avente diritto. (V 5727/84, mass n 437406; (V 1900/81, mass n 412587; (V 283/79, mass n 396360).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)