Sez. U, Sentenza n. 6634 del 29/04/2003 (Rv. 562509 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Art. 17 Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - Clausola di proroga convenzionale della giurisdizione - Accettazione tacita di una correlativa proposta scritta - Sufficienza - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Il requisito della forma scritta richiesto, per il patto di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti, dall'art. 17 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, come modificato dalla Convenzione di Lussemburgo 9 ottobre 1978, non รจ soddisfatto dall'accettazione tacita di una correlativa proposta rinvenibile in un atto scritto, richiedendosi che la clausola attributiva della giurisdizione esclusiva ad un giudice di uno Stato contraente sia conclusa per iscritto o verbalmente con conferma scritta.
Riferimenti normativi: Legge 21/06/1971 num. 804, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)