Sez. 3, Sentenza n. 7363 del 08/08/1997 (Rv. 506580 - 01)
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - DILIGENZA | Avaria, deterioramento o distruzione della cosa - Responsabilità - Esonero - Per uso della diligenza del buon padre di famiglia - Inammissibilità - Prova della derivazione dell'inadempimento da causa non imputabile - Necessità.
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - DILIGENZA
In caso di avaria, deterioramento o distruzione della cosa depositata, il depositario non si libera della responsabilità "ex recepto" provando di avere usato nella custodia della "res" la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall'art. 1768 cod. civ., ma deve provare a mente dell'art. 1218 cod. civ. che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1768
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)