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Sez. 3, Sentenza n. 7363 del 08/08/1997 (Rv. 506580 - 01)

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - DILIGENZA | Avaria, deterioramento o distruzione della cosa - Responsabilità - Esonero - Per uso della diligenza del buon padre di famiglia - Inammissibilità - Prova della derivazione dell'inadempimento da causa non imputabile - Necessità.
Stato
decisa il 1997-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506580-01

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - DILIGENZA

In caso di avaria, deterioramento o distruzione della cosa depositata, il depositario non si libera della responsabilità "ex recepto" provando di avere usato nella custodia della "res" la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall'art. 1768 cod. civ., ma deve provare a mente dell'art. 1218 cod. civ. che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1768

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)