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Sez. U, Sentenza n. 3378 del 13/12/1973 (Rv. 367308 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA DA PARTE DEL GIUDICE A QUO - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DINANZI AL GIUDICE AD QUEM - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROPOSIZIONE - OMESSA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO - ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA AL GIUDICE AD QUEM - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1973-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367308-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA DA PARTE DEL GIUDICE A QUO - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DINANZI AL GIUDICE AD QUEM - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROPOSIZIONE - OMESSA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO - ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA AL GIUDICE AD QUEM - CONSEGUENZE.*

Ove, in pendenza del regolamento di Competenza, proposto avverso un provvedimento declinatorio di tale Competenza da parte del giudice a quo, con l'attribuzione della Competenza al giudice ad quem, quest'ultimo, dinanzi al quale la causa sia stata riassunta, abbia, in violazione dell'art 48 cod proc civ, fatto proseguire il processo, la pronuncia sull'istanza di regolamento, da parte della Corte di Cassazione, con l'attribuzione della Competenza al giudice ad quem, comporta il venir meno della causa di sospensione non resa operante, rimanendo convalidati l'atto di riassunzione e la prosecuzione del processo. (V 972/69, mass n 339404).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)