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Sez. 2, Sentenza n. 972 del 26/03/1969 (Rv. 339404 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO ORIGINARIO - MANCATA SOSPENSIONE DEL PROCESSO DURANTE LA PENDENZA DEL REGOLAMENTO DI COMPETENZA - DICHIARAZIONE VERBALE IN UDIENZA DI VOLER PROSEGUIRE IL PROCESSO - EFFICACIA DI ATTO DI RIASSUNZIONE - ORDINANZA DI SOSPENSIONE EMESSA SUCCESSIVAMENTE - INEFFICACIA.*
Stato
decisa il 1969-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339404-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO ORIGINARIO - MANCATA SOSPENSIONE DEL PROCESSO DURANTE LA PENDENZA DEL REGOLAMENTO DI COMPETENZA - DICHIARAZIONE VERBALE IN UDIENZA DI VOLER PROSEGUIRE IL PROCESSO - EFFICACIA DI ATTO DI RIASSUNZIONE - ORDINANZA DI SOSPENSIONE EMESSA SUCCESSIVAMENTE - INEFFICACIA.*

Il processo tempestivamente riassunto davanti al giudice designato dalla Corte di Cassazione in Sede di regolamento di Competenza e la prosecuzione di quello originario, nel quale la fase di regolamento si e innestata come un incidente limitato alla risoluzione di una questione di Competenza. Pertanto, qualora, nonostante la pendenza del regolamento di Competenza presso la Corte di Cassazione, il processo, anziche sospeso, sia stato tenuto pendente mediante rinvii e, per effetto della pronunzia regolatrice, debba continuare davanti al medesimo giudice, la dichiarazione, resa verbalmente in udienza (con contemporanea produzione di copia nella detta pronunzia) al procuratore della controparte (non costituitasi dinanzi alla Corte di Cassazione) di voler proseguire il processo, ha l'efficacia di un vero e proprio atto di riassunzione, ed un'ordinanza di sospensione, emessa successivamente a tale momento e nonostante il venir meno della causa di sospensione, deve considerarsi tamquam non esset a tutti gli effetti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)