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Sez. 1, Sentenza n. 14861 del 16/11/2000 (Rv. 541777 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) | Opposizione - Differenze rispetto alla opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. - Domanda diretta all'accertamento della illegittimità della pretesa fatta valere con la ingiunzione - Configurabilità - Posizione dell'opponente - Qualità di attore - Configurabilità - Proponibilità di domande riconvenzionali da parte del convenuto - Riconvenzionale dipendente da un titolo diverso da quello posto a fondamento della domanda principale - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541777-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI)

L'opposizione all'ingiunzione fiscale si differenzia dalla opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., integrando una domanda diretta all'accertamento della illegittimità della pretesa fatta valere con l'ingiunzione stessa, rispetto alla quale l'opponente assume la veste di attore, e con la quale si apre un ordinario giudizio di cognizione, in cui l'opposto può proporre domande riconvenzionali. Queste sono ammissibili anche se dipendenti da un titolo diverso da quello posto a fondamento della domanda principale, sempre che sussista un collegamento obiettivo delle pretese che, in base all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, implichi l'opportunità della trattazione e decisione simultanea. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio di cui alla massima, ha giudicato corretta la decisione della Corte di merito che aveva ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale - formulata dall'amministrazione finanziaria nel giudizio di opposizione ad una ingiunzione di pagamento dalla stessa emessa per il recupero di una somma a titolo di pagamento canoni per la concessione di una spiaggia lacustre - volta ad ottenere sia il rilascio del bene, sia un congruo indennizzo a titolo risarcitorio o per indebito arricchimento.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Legge 14/04/1910 num. 639 art. 2, Legge 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)