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Sez. 3, Sentenza n. 3469 del 03/04/1991 (Rv. 471511 - 01)

Assicurazione - Veicoli (Circolazione - Assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Richiesta di risarcimento allo assicuratore (o impresa designata o INA) - In genere | Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice - Trasferimento del suo portafoglio ad altra impresa - Azione risarcitoria di cognizione proposta dal danneggiato - Legittimazione passiva dell'impresa cessionaria - Sussistenza - Azione esecutiva - Legittimazione passiva dell'impresa cessionaria - Esclusione - Legittimazione passiva dell'INA - Gestione autonoma del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada - Sussistenza.
Stato
decisa il 1991-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471511-01

Assicurazione - Veicoli (Circolazione - Assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Richiesta di risarcimento allo assicuratore (o impresa designata o INA) - In genere

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nell'ipotesi di sottoposizione dell'impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa, con trasferimento del portafoglio ad altra impresa, ai sensi dell'art. 1 D.L. 26 settembre 1978 n. 576, convertito in legge 24 novembre 1978 n. 738, l'impresa cessionaria, ancorché legittimata passiva, nella sua qualità di rappresentante ex lege del Fondo di garanzia per le vittime della strada, all'azione proposta dal danneggiato, non è soggetta ad esecuzione forzata, in quanto, ai sensi dell'art. 4 della legge citata, unico debitore è l'I.N.A., Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/09/1978 num. 576 art. 1, Legge 24/11/1978 num. 738 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)