Sez. 3, Sentenza n. 3565 del 16/04/1996 (Rv. 497067 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice - Trasferimento del portafoglio ad altra impresa - Azione di risarcimento proposta dal danneggiato - Legittimazione passiva dell'impresa cessionaria - Sussistenza - Azione esecutiva - Legittimazione passiva di detta impresa - Esclusione - Legittimazione del Fondo di garanzia - Sussistenza.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE
In tema di assicurazione obbligatoria della R.C.A. la qualità di rappresentante "ex lege" dell'I.N.A. - Gestione autonoma del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, attribuita all'impresa cessionaria del portafoglio dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa dall'art. 4 D.L. n. 576/78 comporta che la qualità di parte processuale nel processo di cognizione venga assunta non dall'I.N.A., ma dall'impresa cessionaria e che un'eventuale condanna debba essere pronunciata nei confronti di quest'ultima, sia pure in tale qualità ancorché poi essa non sia tenuta a eseguire il giudicato di condanna, né possa subire, in mancanza, l'azione esecutiva cui è invece soggetto il Fondo di garanzia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Decreto Legge 26/09/1978 num. 516 art. 1, Decreto Legge 26/09/1978 num. 516 art. 4, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)