Sez. 3, Sentenza n. 982 del 27/01/1995 (Rv. 490028 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE, ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice - Trasferimento del portafoglio ad altra impresa - Azione di risarcimento proposta dal danneggiato - Legittimazione passiva dell'impresa cessionaria - Sussistenza - Azione esecutiva - Legittimazione passiva di detta impresa - Esclusione - Legittimazione passiva dell'I.N.A. - Fondo di garanzia - Sussistenza.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE, ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nell'ipotesi di sottoposizione dell'impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa, con trasferimento del portafoglio ad altra impresa, ai sensi dell'art. 1 D.L. 26 settembre 1978 n. 516, conv. in legge 24 novembre 1978 n. 738, l'impresa cessionaria, ancorché legittimata passiva, nella sua qualità di rappresentante "ex lege" del Fondo di garanzia per le vittime della strada, all'azione proposta dal danneggiato, non è soggetta ad esecuzione forzata, in quanto, ai sensi dell'art. 4 leggi citate, unico debitore è l'I.N.A., Gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 1, Legge 24/11/1978 num. 738 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)