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Sez. U, Sentenza n. 621 del 26/02/1969 (Rv. 338852 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO PORTUALE - COMPAGNIE PORTUALI - NATURA - RAPPORTI TRA LE COMPAGNIE E GLI OPERATORI PORTUALI - DISCIPLINA PRIVATISTICA.*
Stato
decisa il 1969-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338852-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO PORTUALE - COMPAGNIE PORTUALI - NATURA - RAPPORTI TRA LE COMPAGNIE E GLI OPERATORI PORTUALI - DISCIPLINA PRIVATISTICA.*

Le compagnie portuali previste dall'art. 110 cod. nav. Sono considerate quali persone giuridiche private sul tipo delle societa cooperative a responsabilita limitata e, agendo in regime di monopolio per le operazioni portuali, sono sottoposte nel loro funzionamento ad una minuziosa e rigorosa disciplina, che giunge perfino al controllo sostitutivo dello stato. I rapporti tra le suddette compagnie e gli operatori portuali, svolgentisi entro i numerosi limiti tracciati dalla legge, rimangono sottoposti, quanto meno formalmente, ad una disciplina privatistica, in cui l'autonomia delle parti puo manifestarsi.*

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)