Sez. U, Sentenza n. 621 del 26/02/1969 (Rv. 338852 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO PORTUALE - COMPAGNIE PORTUALI - NATURA - RAPPORTI TRA LE COMPAGNIE E GLI OPERATORI PORTUALI - DISCIPLINA PRIVATISTICA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO PORTUALE - COMPAGNIE PORTUALI - NATURA - RAPPORTI TRA LE COMPAGNIE E GLI OPERATORI PORTUALI - DISCIPLINA PRIVATISTICA.*
Le compagnie portuali previste dall'art. 110 cod. nav. Sono considerate quali persone giuridiche private sul tipo delle societa cooperative a responsabilita limitata e, agendo in regime di monopolio per le operazioni portuali, sono sottoposte nel loro funzionamento ad una minuziosa e rigorosa disciplina, che giunge perfino al controllo sostitutivo dello stato. I rapporti tra le suddette compagnie e gli operatori portuali, svolgentisi entro i numerosi limiti tracciati dalla legge, rimangono sottoposti, quanto meno formalmente, ad una disciplina privatistica, in cui l'autonomia delle parti puo manifestarsi.*
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)