diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2919 del 16/02/2004 (Rv. 570146 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Astensione obbligatoria con inizio dopo sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro - Diritto all'indennità di maternità - Condizioni - Sospensione del termine per malattia conseguente alla stessa gravidanza - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570146-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ

In tema di tutela delle lavoratrici madri, l'art. 17 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 dispone che nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro l'indennità giornaliera di maternità è corrisposta alle lavoratrici gestanti che si trovino nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro e, al secondo comma, che l'indennità spetta alle lavoratrici in gravidanza che all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro siano sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero disoccupate, purché tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni, termine da calcolare senza tener conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali. Ne consegue che, anche qualora tra la data della interruzione del rapporto per licenziamento dovuto a cessazione dell'attività e l'inizio dell'astensione obbligatoria siano trascorsi più di 60 giorni, l'indennità giornaliera spetta alla lavoratrice gestante che alla data di risoluzione del rapporto si trovi in stato di malattia, atteso che lo stato di malattia sospende il decorso del termine e che, in ogni caso, preclude al datore di lavoro il potere di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)