Sez. 2, Sentenza n. 1294 del 29/01/2003 (Rv. 560097 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE | Terzo chiamato in causa dal convenuto come soggetto effettivamente obbligato - Automatica estensione nei suoi confronti della domanda dell'attore - Sussistenza - Condanna del giudice nei confronti del terzo - Ultrapetizione - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE
Nel caso in cui il terzo sia stato chiamato in causa dal convenuto, che contesta la propria legittimazione passiva, in qualità di soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore, la domanda attrice si estende automaticamente nei confronti del terzo, senza che sia necessaria a questo scopo un'espressa istanza. Ne consegue che la pronuncia di condanna del giudice, resa nei confronti del terzo pur in mancanza di una esplicita domanda in tal senso dell'attore, non incorre nel vizio di ultrapetizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)