Sez. 1, Sentenza n. 4618 del 22/05/1990 (Rv. 467328 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO - SENTENZA SVIZZERA EMESSA AI SENSI DELL'ART. 242 DEL CODICE CIVILE - CONTRASTO CON L'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - ESCLUSIONE.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO - SENTENZA SVIZZERA EMESSA AI SENSI DELL'ART. 242 DEL CODICE CIVILE - CONTRASTO CON L'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - ESCLUSIONE.*
In tema di delibazione di sentenza straniera, la pronuncia di divorzio del giudice svizzero in base all'art. 142 del codice civile di quel Paese non è manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico italiano prevedendo la citata norma uno stato della relazione tra i coniugi del tutto simile a quello previsto dall'art. 1 della legge n. 898 del 1970, e rimanendo escluso l'automatismo di un divorzio meramente consensuale (in contrasto con il nostro ordinamento) dall'art. 146 del codice civile svizzero, secondo cui, anche quando rimanga provata una causa di divorzio, il giudice può pronunziare, anziché il divorzio richiesto dai coniugi, la separazione personale dei medesimi. Nè rileva, ai fini della delibazione, che quel giudice straniero abbia maggiore discrezionalità di quello italiano nell'accertamento del detto stato né che i fatti addotti dalle parti non siano stati riprodotti nella motivazione del provvedimento - perché richiamati per relationem con riferimento alla domanda attrice o perché ritenuti provati alla stregua delle concordi ammissioni delle parti - atteso che anche nel nostro ordinamento processuale vige il principio che i fatti pacifici tra le parti non hanno bisogno di essere provati in giudizio e che, il giudice, nella formazione del suo libero convincimento, può ritenerli accertati. (V 3537/88, mass n 458860; (V 4888/87, mass n 453506; (V 3903/86, mass n 446731; (V 3709/83, mass n 428673; (Conf 325/88, mass n 458889, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Tratt. Internaz. 01/06/1970 num. 10, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 1, Legge 10/06/1985 num. 301
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)