Sez. 1, Sentenza n. 3102 del 17/03/2000 (Rv. 534836 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PREVEDIBILITÀ | Inadempimento del debitore - Concreto ammontare del risarcimento - Quantificazione - Riferimento all'entità prevedibile al momento del sorgere dell'obbligazione - Necessità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PREVEDIBILITÀ
La prevedibilità del danno richiesta dall'art. 1225 cod. civ. riguarda il danno considerato (non tanto nella sua intrinseca realtà), quanto nel suo concreto ammontare, sì che, ad integrare l'esistenza di tale requisito, non è sufficiente il riferimento ad una astratta prevedibilità del danno stesso, dovendo ritenersi, per converso, che il concreto ammontare del risarcimento non può eccedere l'entità prevedibile nel momento in cui è sorta l'obbligazione inadempiuta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1225
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)