Sez. 3, Sentenza n. 11189 del 15/05/2007 (Rv. 596454 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PREVEDIBILITÀ | Previsione contenuta nell'art. 1225 cod. civ. - Applicabilità anche al danno dipendente dall'inadempimento dell'obbligazione di riconsegna della cosa locata di cui all'art. 1590 cod. civ. - Sussistenza - Criteri di determinazione del danno risarcibile - Valutazione della prevedibilità astratta - Necessità - Parametri di riferimento - Individuazione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PREVEDIBILITÀ
Posto che l'art. 1225 cod. civ. si applica anche al danno dipendente dall'inadempimento o dall'inesatto adempimento dell'obbligazione di riconsegna della cosa locata, l'imprevedibilità alla quale tale norma fa riferimento non costituisce un limite all'esistenza del danno, ma alla misura del suo ammontare, determinando, infatti, la limitazione del danno risarcibile a quello prevedibile non da parte dello specifico debitore, bensì avendo riguardo alla prevedibilità astratta inerente ad una determinata categoria di rapporti, sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici e, cioè, secondo un criterio di normalità in presenza delle circostanze di fatto conosciute.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1590
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)