Sez. U, Sentenza n. 2458 del 09/03/1987 (Rv. 451614 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE - ENPALS - DOMANDA DI PENSIONE - COSTITUZIONE IN MORA - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE - ENPALS - DOMANDA DI PENSIONE - COSTITUZIONE IN MORA - DECORRENZA.*
L'estensione all'e.N.P.a.L.S., in virtù dell'art. 1 del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1420, della disciplina di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 (modificata dall'art. 7 della legge n. 533 del 1973), comporta che tale ente è costituito in mora ex re, ai sensi dell'art. 1219 n. 2 cod. civ., dalla data del rigetto della domanda di pensione o, in Mancanza di tale provvedimento negativo, soltanto allo scadere del centoventesimo giorno dalla presentazione di tale domanda senza che al riguardo sia intervenuta una pronuncia dell'istituto stesso, restando l'imputabilità del ritardo presunta ai sensi dell'art. 1218 cod. civ.. (V 4923/85, mass n 442301; (V 4269/84, mass n 436194; (V 2727/84, mass n 434776).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 46 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., DPR 31/12/1971 num. 1420 art. 1, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)