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Sez. L, Sentenza n. 2727 del 04/05/1984 (Rv. 434776 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - REIEZIONE, DA PARTE DELL'INPS, DELLA DOMANDA DI PRESTAZIONE PENSIONISTICA - IPOTESI DI "MORA EX RE", EX ART. 12190 N. 2 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1984-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434776-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - REIEZIONE, DA PARTE DELL'INPS, DELLA DOMANDA DI PRESTAZIONE PENSIONISTICA - IPOTESI DI "MORA EX RE", EX ART. 12190 N. 2 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*

In tema di crediti aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche, la reiezione, da parte dell'i.N.P.S., della domanda della prestazione (reiezione cui è legalmente equiparato il silenzio-rifiuto) configura una ipotesi di mora ex re, ai sensi della previsione dell'art. 1219 n. 2 cod. civ., che dispensa dall'Onere della Costituzione in mora; ne consegue che sul credito avente ad oggetto la prestazione pensionistica, riconosciuta dovuta in Sede giudiziaria, decorrono gli interessi moratori dalla data della reiezione della domanda amministrativa o dalla inutile scadenza di centoventi giorni dalla presentazione della medesima (artt. 46 e 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 e art. 7 legge 11 agosto 1973 n. 533), salvo che l'istituto debitore dimostri, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., che "l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 46 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)