Sez. 3, Sentenza n. 3460 del 28/12/1973 (Rv. 367462 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - PROCEDIMENTO PER LA PROROGA LEGALE DI UNA LOCAZIONE - COEVA INTIMAZIONE DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - ORDINANZA PROVVISORIA DI RILASCIO - OBBLIGATORIETA - DICHIARAZIONE DELLA LITISPENDENZA - ESCLUSIONE - LIMITI - SUCCESSIVO GIUDIZIO SULLA CESSAZIONE DELLA LOCAZIONE.*
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - PROCEDIMENTO PER LA PROROGA LEGALE DI UNA LOCAZIONE - COEVA INTIMAZIONE DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - ORDINANZA PROVVISORIA DI RILASCIO - OBBLIGATORIETA - DICHIARAZIONE DELLA LITISPENDENZA - ESCLUSIONE - LIMITI - SUCCESSIVO GIUDIZIO SULLA CESSAZIONE DELLA LOCAZIONE.*
Qualora, in pendenza di un ordinario procedimento di cognizione nel quale si controverta sul diritto alla continuazione delle locazioni in forza di proroga legale, il locatore intimi licenza per finita locazione alla scadenza contrattuale, il pretore adito con il procedimento speciale deve pronunciare l'ordinanza di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto, ex art 665 primo comma cod proc civ, astenendosi dal dichiarare la litispendenza tra i due procedimenti. La pendenza del procedimento ordinario assume Rilevanza soltanto quando, dopo l'ordinanza di rilascio, facendosi luogo al giudizio di cognizione sul merito della causa di cessazione del rapporto locatizio, sorge la necessita di stabilire quale sia il giudice competente, secondo le regole ordinarie.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)