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Sez. 1, Sentenza n. 17771 del 16/10/2012 (Rv. 624643 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE | Appalto di opera pubblica - Obbligazioni dell'appaltante - Responsabilità - "Factum principis" - Requisiti - Atto amministrativo illegittimo - Concorso colposo del debitore nella sua causazione ovvero mancata attivazione del debitore per ottenerne la revoca o l'annullamento - Imputabilità dell'inadempimento - Persistenza - Fattispecie in tema di omessa azione in ottemperanza di giudicato amministrativo sull'uso della forza pubblica.
Stato
decisa il 2012-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624643-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE

In tema di appalti pubblici, in relazione all'atto dell'autorità che costituisca impedimento alla prestazione contrattuale, incidendo su di un momento strumentale o finale dell'esecuzione, deve escludersi che l'atto amministrativo, pur illegittimo, determini l'esonero da responsabilità del debitore che vi abbia dato causa colposamente e, segnatamente, non si sia diligentemente attivato in modo adeguato per ottenerne la revoca o l'annullamento. (Nella specie, si è negato, tuttavia, ogni rilievo al "factum principis", consistente nell'inerzia statuale nell'assicurare la transitabilità della strada di accesso all'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, da costruire ad opera dell'appaltatore sul sito non consegnatogli dal consorzio appaltante, in quanto l'inadempimento dell'appaltante per non avere richiesto l'ottemperanza, con nomina di commissario "ad acta", alla pronuncia del giudice amministrativo di annullamento del silenzio-rifiuto della P.A. a concedere la forza pubblica, non aveva sicura efficienza causale nel rimuovere l'ostacolo alla citata consegna, restando la P.A. titolare di ogni potere discrezionale alla concessione della forza pubblica).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)