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Sez. 3, Sentenza n. 2457 del 20/04/1982 (Rv. 420313 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - LOCAZIONE CESSATA PER SCADENZA CONTRATTUALE A SEGUITO DI INTIMAZIONE DI LICENZA PER FINITA LOCAZIONE - CONTRATTO IN CORSO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - PERMANENZA DI FATTO DEL CONDUTTORE NEL GODIMENTO DELLO IMMOBILE - IRRILEVANZA - JUS SUPERVENIENS - ELEVAZIONE DEL LIMITE REDDITUALE DEL CONDUTTORE PER LA FRUIZIONE DELLA PROROGA - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420313-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - LOCAZIONE CESSATA PER SCADENZA CONTRATTUALE A SEGUITO DI INTIMAZIONE DI LICENZA PER FINITA LOCAZIONE - CONTRATTO IN CORSO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - PERMANENZA DI FATTO DEL CONDUTTORE NEL GODIMENTO DELLO IMMOBILE - IRRILEVANZA - JUS SUPERVENIENS - ELEVAZIONE DEL LIMITE REDDITUALE DEL CONDUTTORE PER LA FRUIZIONE DELLA PROROGA - INAPPLICABILITÀ.*

Il contratto di locazione già cessato per scadenza contrattuale a seguito di intimazione di licenza per finita locazione non può essere considerato in corso solo perché il conduttore, in pendenza del giudizio di rilascio promosso dal locatore, permanga di fatto del godimento dell'immobile. In tale situazione, pertanto, non è invocabile, quale ius superveniens, la norma che, ai fini del riconoscimento del diritto alla proroga legale, elevi il limite massimo di reddito del conduttore per i contratti in corso. (V 3466/81, mass n 414058; (V 1663/81, mass n 412334; (V 418/79, mass n 396534).*

Riferimenti normativi: Legge 31/07/1975 num. 363 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 510 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)