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Sez. 3, Sentenza n. 2462 del 07/04/1983 (Rv. 427332 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - REDDITO DEL CONDUTTORE - ELEVAZIONE DEL LIMITE DI TALE REDDITO IN VIRTÙ DI JUS SUPERVENIENS - APPLICABILITÀ AI RAPPORTI LOCATIZI IN CORSO DE FACTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427332-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - REDDITO DEL CONDUTTORE - ELEVAZIONE DEL LIMITE DI TALE REDDITO IN VIRTÙ DI JUS SUPERVENIENS - APPLICABILITÀ AI RAPPORTI LOCATIZI IN CORSO DE FACTO - ESCLUSIONE.*

In tema di locazioni di immobili urbani, le Disposizioni di legge che elevano il limite di reddito, entro il quale il conduttore è ammesso a fruire della proroga legale (nella specie, legge 8 agosto 1977 n. 510), sono applicabili, quale jus superveniens, nei procedimenti pendenti, qualora il rapporto sia in corso de jure alla data della loro entrata in vigore, e non anche, pertanto, quando questo, nonostante il protrarsi di fatto della detenzione del bene, risulti in precedenza cessato, per lo spirare del termine e la esclusione dell'operatività delle precedenti norme vincolistiche vigenti all'epoca della domanda, in relazione ad un reddito del locatario superiore al limite fissato dalle norme medesime. (Conf 2457/82, mass n 420313; (Conf 4428/80, mass n 408307; (Conf 6227/79, mass n 402953).*

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1977 num. 510 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)