Sez. 3, Sentenza n. 14619 del 23/06/2009 (Rv. 608530 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Locazione finanziaria - Leasing traslativo - Clausola di deroga al disposto dell'art. 1523 cod. civ. - Nullità - Esclusione.
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Nel leasing traslativo va esclusa la nullità per difetto di causa del patto contrattuale che, secondo quanto dispone l'art. 1523 cod. civ., ponga a carico dell'utilizzatore i rischi del perimento del bene locato sin dal momento della consegna del bene stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1523
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)