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Sez. 3, Sentenza n. 6369 del 03/05/2002 (Rv. 554100 - 01)

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Locazione finanziaria - Leasing traslativo - Differenze con il leasing di godimento - Fondamento - Clausola relativa al passaggio dei rischi - Nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554100-01

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Nel leasing di godimento, pattuito con funzione di finanziamento per la durata del contratto, i canoni costituiscono il corrispettivo dell'uso dei beni. Per contro nel leasing traslativo la circostanza che i beni conservino alla scadenza un valore residuo superiore rispetto al prezzo d'esercizio dell'opzione di acquisto assegna ai canoni la consistenza di corrispettivo del trasferimento. Pertanto in tale tipo di contratto è da escludere la nullità per mancanza di causa della clausola che, conformemente al disposto dell'art. 1523 cod. civ. in tema di vendite a rate con riserva di proprietà, ponga i rischi a carico del compratore sin dal momento della consegna.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1523

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)