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Sez. L, Sentenza n. 1662 del 14/02/1987 (Rv. 451057 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - LIMITE - FATTISPECIE (INTERPRETAZIONE DELL'ART. 6 DELL'ACCORDO NAZIONALE 4 GIUGNO 1976 PER I DIPENDENTI DI AZIENDE AUTOFERROTRAMVIARIE).*
Stato
decisa il 1987-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451057-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - LIMITE - FATTISPECIE (INTERPRETAZIONE DELL'ART. 6 DELL'ACCORDO NAZIONALE 4 GIUGNO 1976 PER I DIPENDENTI DI AZIENDE AUTOFERROTRAMVIARIE).*

L'interpretazione dei contratti collettivi post-corporativi di diritto comune è devoluta al giudice del merito ed è censurabile in Sede di legittimità unicamente per vizio di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale. (nella specie la suprema Corte ha cassato la pronuncia del giudice del merito che - interpretando l'art. 6 dell'accordo nazionale del 4 giugno 1976 per i dipendenti di aziende autoferrotramviarie - aveva dichiarato il diritto degli agenti all'inclusione nel computo delle mensilità aggiuntive del compenso per il lavoro straordinario fisso e continuativo per il periodo di vigenza dell'accordo suddetto). (V 831/87, mass n 450513; (V 785/76, mass n 444266).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)