Sez. 1, Sentenza n. 5950 del 15/04/2003 (Rv. 562146 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Liquidazione degli onorari di arbitro - Ordinanza del presidente del Tribunale - Ricorso per Cassazione "ex" art. 111 Cost. - Ammissibilità - Sindacato della Suprema Corte - Ambito.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
L'ordinanza con la quale il presidente del Tribunale provvede, ai sensi dell'art. 814 cod. proc. civ., alla liquidazione dell'onorario e delle spese agli arbitri, avendo carattere decisorio, in quanto diretta a risolvere il conflitto di interessi tra gli arbitri e le parti del procedimento arbitrale, e non essendo soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione, né revocabile o modificabile dal giudice che l'ha emessa, è impugnabile in cassazione, a norma dell'art. 111, settimo comma, Cost., per violazione di legge, con riferimento sia alle norme regolatrici del rapporto sostanziale controverso, sia alla legge regolatrice del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)