Sez. L, Sentenza n. 12422 del 21/05/2013 (Rv. 628158 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335 del 1995 - Contribuzione scaduta prima dell'entrata in vigore della legge - Mantenimento del termine decennale per intervenuta denuncia del lavoratore - Condizioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI
In materia di contributi previdenziali, la riduzione del termine di prescrizione da decennale a quinquennale, disposta dall'art. 3, comma nono, lett. a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, a decorrere dal 1° gennaio 1996, per contributi scaduti anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa, non si applica ai casi di denuncia di omissione contributiva presentata all'I.N.P.S. da parte del lavoratore o dei suoi superstiti entro il quinquennio successivo al 1° gennaio 1996 e nei limiti del decennio dalla nascita del diritto alla contribuzione, indipendentemente dall'avvenuta promozione dell'azione di recupero dell'I.N.P.S. nei confronti del datore di lavoro inadempiente.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)