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Sez. L, Sentenza n. 948 del 24/01/2012 (Rv. 620901 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335 del 1995 - Contribuzione scaduta prima dell'entrata in vigore della legge - Mantenimento del termine decennale per intervenuta denuncia del lavoratore - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620901-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI

In materia di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, nel prevedere la riduzione del termine di prescrizione da decennale a quinquennale con decorrenza dalla data di maturazione del credito, è immediatamente efficace, non avendo introdotto alcun effetto sospensivo del decorso della prescrizione. Ne consegue che, con riguardo ai contributi maturati precedentemente all'entrata in vigore della nuova normativa, la denuncia del lavoratore è idonea a mantenere il precedente termine decennale solo se sia intervenuta prima della scadenza del termine quinquennale, senza che rilevi che tale scadenza intervenga in epoca anteriore alla stessa entrata vigore della nuova disciplina, dovendosi escludere che possa operare il prolungamento del termine una volta che il credito contributivo risulti già prescritto.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)