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Sez. L, Sentenza n. 73 del 07/01/2009 (Rv. 607015 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 - Contributi maturati in epoca precedente alla entrata in vigore della legge - Denuncia del lavoratore - Mantenimento del precedente termine prescrizionale di dieci anni - Condizioni e limiti - Intervento della denuncia prima della prescrizione quinquennale dei contributi - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607015-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI

In materia di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria in base alla disciplina recata dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la denuncia del lavoratore, di cui alla lettera a), ultimo periodo, del citato art. 3, comma 9, in relazione a contributi per i quali il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dallo loro scadenza, sia integralmente maturato prima della data di entrata in vigore della predetta legge (17 agosto 1995), è idonea a mantenere il precedente termine di prescrizione decennale solo quando sia intervenuta prima della maturazione dell'anzidetto termine quinquennale (e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1995), non potendo più operare il prolungamento dello stesso termine una volta che il credito contributivo risulti già prescritto. (Fattispecie relativa a denuncia del lavoratore intervenuta in data 19 settembre 1994 in ordine a contributi previdenziali attinenti a fattispecie di licenziamento illegittimo del 19 febbraio 1981, rispetto ai quali era già ampiamente maturato il termine di prescrizione quinquennale).

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)