Sez. 1, Sentenza n. 1244 del 29/04/1985 Ud. (dep. 30/05/1985) Rv. 169559 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - PER MANCANZA DI SUFFICIENTI INDIZI - CONDIZIONI - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - PER MANCANZA DI SUFFICIENTI INDIZI - CONDIZIONI - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
In tema di scarcerazione per Mancanza di sufficienti indizi di colpevolezza, la motivazione del provvedimento del giudice del merito deve rispondere a quei criteri di logicità e coerenza necessari per consentire il controllo di legittimità e deve essere ispirata ad una esatta nozione dei "sufficienti indizi di colpevolezza", specificamente enunciati, che esclusivamente possono legittimare - nell'ambito di una valutazione allo stato degli Atti che consenta di poter ritenere, a quel punto dell'istruzione segnata dall'istanza di scarcerazione, siccome probabile la colpevolezza dell'imputato in ordine al reato allo stesso contestato - il protrarsi dello stato di custodia cautelare. (V mass n 167030; (V mass n 165386; (V mass n 165387).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 252, Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 531
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)