Sez. 1, Sentenza n. 2002 del 25/09/1984 Cc. (dep. 14/12/1984) Rv. 167030 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - PER MANCANZA DI SUFFICIENTI INDIZI - CONDIZIONI - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - PER MANCANZA DI SUFFICIENTI INDIZI - CONDIZIONI - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
In tema di scarcerazione per Mancanza di sufficienti indizi di colpevolezza, la motivazione esauriente del giudice di appello deve rispondere a quei criteri di coerenza e logicità necessari per consentire il controllo di legittimità e deve essere ispirata ad una esatta nozione dei "sufficienti indizi di colpevolezza", la cui perdurante sussistenza - estrinsecata, in maniera compatibile con il segreto istruttorio, attraverso la specifica enunciazione, in relazione ovviamente al contenuto della motivazione del giudice di primo grado e dei motivi di appello, di elementi probatori tali da far ritenere probabile, nell'ambito di una valutazione allo stato degli Atti, la colpevolezza dell'imputato in ordine al reato allo stesso contestato - legittima il protrarsi dello stato di custodia preventiva. (Conf mass n 165386; (Conf mass n 165387).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 252, Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 531
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)