Sez. 2, Sentenza n. 18376 del 21/03/2013 Ud. (dep. 24/04/2013) Rv. 255837 - 01
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Medesimo fatto - Identità degli elementi costitutivi del reato intesi non solo nella loro dimensione naturalistica ma anche giuridica - Sussistenza del medesimo fatto solo a tali condizioni - Fattispecie.
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
Per medesimo fatto, ai fini dell'applicazione del principio del "ne bis in idem" di cui all'art. 649 cod. proc. pen., deve intendersi identità degli elementi costitutivi del reato, con riferimento alla condotta, all'evento e al nesso causale, nonchè alle circostanze di tempo e di luogo, considerati non solo nella loro dimensione storico-naturalistica ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente più disposizioni di legge (Nella specie il Collegio ha confermato l'apprezzamento della Corte territoriale secondo cui le condotte integranti i delitti di rivelazione di segreti d'ufficio e favoreggiamento aggravati ascritte all'imputato non costituiscono prove dell'ulteriore delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis cod. pen. ma rappresentano, invece, i medesimi fatti pur se diversamente qualificati).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 326, Cod. Pen. art. 378 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 7, Prot. 4 Conv. Dir. Uomo art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)