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Sez. 6, Sentenza n. 12302 del 04/10/2000 Ud. (dep. 29/11/2000) Rv. 217950 - 01

COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Reato permanente - Fatto-reato oggetto del giudicato - Momento di cessazione della permanenza - Individuazione.
Stato
decisa il 2000-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217950-01

COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

Ai fini della verifica, nell'ipotesi di reato permanente, dei presupposti di operatività del divieto di un secondo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.), qualora la contestazione del fatto oggetto del giudicato rechi soltanto l'indicazione della data di inizio della consumazione, il termine finale della condotta criminosa deve essere individuato con riferimento alla data di pronuncia della sentenza di primo grado prescindendo dalla circostanza che l'esito del giudizio sia stato di condanna o di assoluzione, atteso che detta decisione contiene pur sempre un accertamento fattuale il quale, per la natura del reato che ne costituisce l'oggetto, non può aver riguardo al solo momento iniziale della condotta ma deve necessariamente tenere conto della sua durata nel tempo. (Fattispecie in tema di associazione di stampo mafioso).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)