Sez. 4, Sentenza n. 10180 del 11/11/2004 Ud. (dep. 16/03/2005) Rv. 231134 - 01
COSA GIUDICATA (Cod. proc. pen. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("ne bis in idem") | Condizioni di applicabilità del principio - Diversa valutazione del medesimo fatto storico - Ammissibilità.
COSA GIUDICATA (Cod. proc. pen. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("ne bis in idem")
Il principio del divieto di un secondo giudizio di cui all'art. 649 del codice di rito impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato, ma non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato, dovendo la vicenda criminosa essere valutata alla luce di tutte le sue implicazioni penali, con il possibile riesame in direzione di ipotesi di delitto rimaste estranee al giudizio precedente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)