Sez. U - , Ordinanza n. 21299 del 14/09/2017 (Rv. 645313 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Società partecipata da ente pubblico - Provvedimenti di nomina di amministratori - Impugnazione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza – Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato, poiché all'ente pubblico non è consentito incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della società mediante l’esercizio di poteri autoritativi, potendo esso avvalersi solo degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina pubblica presenti negli organi della società, sicché sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla nomina degli amministratori, in quanto espressione di atti compiuti “uti socius” e non “iure imperii”. (Nella specie, era contestata la conformità allo statuto sociale della nomina temporanea, da parte del presidente della giunta regionale, del presidente del consiglio di amministrazione di una società a capitale interamente pubblico).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2449, Decreto Legisl. 19/08/2016 num. 175 art. 1 com. 3, Decreto Legisl. 19/08/2016 num. 175 art. 12, Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 4 com. 13 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 art. 1 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)