Sez. 3, Sentenza n. 3689 del 17/06/1982 (Rv. 421662 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ DEL GENITORE CONVIVENTE - NECESSITÀ - NOZIONE.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ DEL GENITORE CONVIVENTE - NECESSITÀ - NOZIONE.*
In tema di recesso del locatore dal contratto di locazione d'immobile urbano per necessità del genitore convivente, la omessa qualificazione, da parte dell'art. 59 n. 1 della legge 27 luglio 1978 n. 392, della necessità stessa come "urgente ed improrogabile" (secondo la dizione adoperata dalla precedente disposizione di cui all'art. 4 n. 1 della legge 23 maggio 1950 n. 253) e l'eliminazione della specificazione - contenuta nell'art. 5 della citata legge n. 253 del 1950 - che per la sussistenza della necessità del genitore occorreva che lo stesso non potesse sistemarsi convenientemente nell'abitazione del locatore, individuano la necessità di cui all'indicato art. 59 n. 1 della legge n. 392 del 1978 come bisogno dell'abitazione per la soddisfazione degli interessi ritenuti meritevoli di tutela nell'ordinamento, fra i quali rientra la convivenza, anche tra parenti ed ancorché non vi siano specificati rapporti difficili tra i coabitanti. (V 6226/81, mass n 417021; (V 126/81, mass n 410521, sulla seconda parte; (V 4057/79, mass n 400553, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 com. 1 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 5, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)