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Sez. 3, Sentenza n. 111 del 07/01/1983 (Rv. 424906 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE C.D. SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ - SUSSISTENZA - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1983-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424906-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE C.D. SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ - SUSSISTENZA - REQUISITI.*

Sussiste la condizione della necessità che - ai sensi dell'art. 73 della legge n. 392 del 1978, come modificato dalla legge n. 93 del 1979 (art. 1 bis) - consente al locatore di recedere dal contratto di locazione dell'immobile adibito ad uso non abitativo, allorché questi esterni il serio proposito (nella specie, accompagnato anche dall'avvenuto rilascio della prescritta autorizzazione comunale) di volere intraprendere un'attività commerciale, la quale risulti giustificata da apprezzabili ragioni di vita e di lavoro che devono essere esaminate dal giudice alla stregua degli oggettivi elementi all'uopo offertigli dall'interessato, con esclusione di qualsiasi processo alle intenzioni. (V 3689/82, mass n 421662; (V 3011/82, mass n 420936; (Conf 2880/82, mass n 420766; (Conf 6226/81, mass n 417021).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 art. 1 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)