Sez. 3, Sentenza n. 50456 del 11/11/2015 Cc. (dep. 23/12/2015) Rv. 267281 - 01
SPORT | Misura di prevenzione di cui all'art. 6 della legge n. 401 del 1989 - Obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia - Giudizio di convalida - Diritto di difesa - Termine - Quarantotto ore - Decorrenza - Individuazione.
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Nel giudizio di convalida del provvedimento applicativo della misura di prevenzione di cui all'art. 6 della legge n. 401 del 1989 deve essere riconosciuto all'interessato un termine non inferiore a 48 ore per l'esercizio del diritto di difesa, decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)