Sez. 3, Sentenza n. 43575 del 11/07/2018 Cc. (dep. 02/10/2018) Rv. 275390 - 01
SPORT | Misura di prevenzione di cui all'art. 6 della legge n. 401 del 1989 - Obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia - Giudizio di convalida – Termine di 48 ore per l’esercizio del diritto di difesa – Fissazione prima della scadenza di un’udienza partecipata – Violazione del termine – Esclusione - Ragioni.
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Nel giudizio di convalida del provvedimento applicativo della misura di prevenzione di cui all'art. 6 legge 13 dicembre 1989, n. 401, il termine riconosciuto all'interessato, non inferiore a 48 ore, per l'esercizio del diritto di difesa, decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore, non è violato qualora, prima della sua scadenza, sia fissata un'udienza per la comparizione delle parti, essendo comunque consentito depositare memorie al giudice fino all'emissione del provvedimento di convalida.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)