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Sez. 3, Sentenza n. 20776 del 15/04/2010 Cc. (dep. 03/06/2010) Rv. 247182 - 01

SPORT | Turbative in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive - Obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia - Giudizio di convalida - Presentazione di memorie e deduzioni da parte dell'interessato - Termine - Individuazione.
Stato
decisa il 2010-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247182-01

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Il termine concesso all'interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, non può essere inferiore a quello di 48 ore, previsto dalla legge, entro cui il P.M. deve richiedere la convalida di detto provvedimento. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza intervenuta ancor prima della presentazione della richiesta di convalida del P.M., dichiarando cessata l'efficacia del provvedimento del Questore; conf., sez. III, n. 20777, 20779 e 20782 del 2010, non massimate).

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)