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Sez. 3, Sentenza n. 21788 del 16/02/2011 Cc. (dep. 31/05/2011) Rv. 250372 - 01

SPORT | Turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive - Provvedimento del Questore - Impositivo dell'obbligo di presentazione - Convalida del G.i.p. - Mancata osservanza del termine a difesa - Conseguenze.
Stato
decisa il 2011-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250372-01

SPORT

Deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, con conseguente perdita di efficacia del provvedimento erroneamente convalidato quanto all'obbligo di presentazione, ferma restandone l'intangibilità quanto al divieto di accesso. (Conf., Sez. III, n. 21789 del 2011, non massimata).

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)