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Sez. 5, Sentenza n. 6051 del 26/04/2002 (Rv. 554007 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE | Deduzione per le spese - Risultanze dal conto dei profitti e delle perdite - Necessità - Portata - Limiti.
Stato
decisa il 2002-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554007-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, in virtù dell'art. 2, comma sesto bis, D.L. n. 90 del 1990, conv. nella legge n. 165 del 1990, sia l'art. 74 del d.P.R. n. 597 del 1973 che l'art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986 devono intendersi nel senso che le spese ed i componenti negativi sono deducibili <<se e nella misura in cui siano stati annotati nelle scritture contabili ed abbiano concorso alla determinazione del risultato del conto dei profitti e delle perdite indipendentemente dalla specifica evidenza in tale documento>>. Pertanto, al fine della loro deducibilità, è sufficiente che i costi risultino dalle scritture contabili e che sia possibile correlarli ai ricavi.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 74 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, Legge 26/06/1990 num. 165 CORTE COST., Decreto Legge 27/04/1990 num. 90 art. 2 com. 6 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)