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Sez. 5, Sentenza n. 1561 del 24/01/2007 (Rv. 595297 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE | Utili distribuiti da società o enti - Mancata percezione nell'anno - Variazione in diminuzione - Legittimità - Condizioni - Iscrizione nel conto profitti e perdite - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595297-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE

In tema di imposte sul reddito d'impresa, e con riguardo all'imposizione sugli utili distribuiti da società o enti, qualora non tutti i dividendi di cui sia stata deliberata la distribuzione, e per i quali il contribuente abbia iscritto in bilancio un credito d'imposta ai sensi dell'art. 14, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, siano stati effettivamente percepiti nell'anno, legittimamente viene adottata una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi, al fine di adeguare il credito d'imposta effettivamente spettante a quello risultante nel bilancio: infatti, mentre il primo concorre alla formazione del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 56, comma secondo, del d.P.R. n. 917 cit. (nel testo applicabile "ratione temporis"), il secondo non concorre alla formazione del reddito, in quanto non relativo a dividendi effettivamente percepiti; né occorre che tale variazione risulti dal conto profitti e perdite, ai sensi dell'art. 75, comma quarto, del d.P.R. n. 917, in quanto tale disposizione, oltre a presupporre una perfetta corrispondenza tra bilancio e dichiarazione fiscale, che nella specie non sussiste, consente espressamente la deduzione di spese ed oneri afferenti a ricavi ed altri proventi che pur non essendo imputati al conto profitti e perdite concorrono a formare il reddito, se e nella misura in cui essi risultino da elementi certi e precisi.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 14 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 56, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)