Sez. 2, Sentenza n. 52 del 07/01/2003 (Rv. 559453 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA | Edilizia residenziale pubblica - Regione Friuli - Venezia Giulia - Revoca dell'assegnazione - Condizioni - Titolarità del diritto di proprietà o di usufrutto su altro alloggio adeguato - Permanenza al momento di adozione del provvedimento di revoca - Necessità - Esclusione.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA
In tema di edilizia residenziale pubblica, l'art. 61, primo comma, lett. a), della legge regionale Friuli - Venezia Giulia 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dalla legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, deve essere interpretato nel senso che per la legittimità del provvedimento di revoca dell'assegnazione non è necessaria la permanenza, al momento dell'emanazione di tale provvedimento, della insorta ed accertata situazione di fatto ivi prevista, ossia che l'assegnatario sia divenuto titolare di un diritto di proprietà o di usufrutto su di un alloggio adeguato alle esigenza del proprio nucleo familiare. Ne consegue che è del tutto irrilevante, ai fini della legittimità del provvedimento di revoca, che, prima della sua adozione, l'assegnatario alieni o doni l'immobile, adeguato alle esigenze abitative della sua famiglia, di cui sia divenuto titolare dopo l'assegnazione.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 01/09/1982 num. 75 art. 61, Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 17/06/1993 num. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)