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Sez. U, Sentenza n. 3320 del 19/05/1986 (Rv. 446294 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONI DI TERRENI - CONCESSIONE - CONTRATTO - CONFIGURABILITÀ - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. E DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - RIPARTIZIONE - CONSEGUENZE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA CONTENUTA IN DETTA CONCESSIONE - CONTRATTO - VALIDITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446294-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONI DI TERRENI - CONCESSIONE - CONTRATTO - CONFIGURABILITÀ - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. E DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - RIPARTIZIONE - CONSEGUENZE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA CONTENUTA IN DETTA CONCESSIONE - CONTRATTO - VALIDITÀ - LIMITI.*

Con riguardo alle assegnazioni di terreni di riforma fondiaria (leggi 12 maggio 1950 n. 230 e 21 ottobre 1950 n. 841), le quali si articolano in concessioni amministrative di beni pubblici cui accedono contratti di vendita con patto di riservato dominio, trovano applicazione, fino al definitivo trasferimento del bene, le regole sul riparto della giurisdizione di cui all'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034. Pertanto, in relazione alle controversie che si riferiscano alla cessazione del suddetto rapporto di concessione-contratto, la giurisdizione del giudice ordinario sussiste se vengano in discussione soltanto canoni, corrispettivi od indennità (secondo comma del citato art. 5), non anche quando insorga questione sulle vicende del rapporto stesso (risoluzione, inadempimento dell'assegnatario, revoca della concessione, etc.), o su conseguenze di tali vicende non attinenti a detti corrispettivi od indennità (come nel caso di pretese risarcitorie), ricorrendo, in queste seconde ipotesi, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (primo comma del medesimo art. 5). Da tanto deriva che la validità della clausola compromissoria contenuta in quel contratto, per la devoluzione ad arbitri delle contese fra assegnatario ed ente assegnante, va riconosciuta nei limiti in cui essa riguardi le prime fra le indicate controversie, stante la ammissibilità dell'intervento degli arbitri solo in via sostitutiva rispetto alle attribuzioni dell'autorità giudiziaria ordinaria. (V 983/84, mass n 433169; (V 5924/83, mass n 430769; (V 4934/82, mass n 422939).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Legge 12/05/1950 num. 230 CORTE COST., Legge 21/10/1950 num. 841 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)