Sez. L, Sentenza n. 3353 del 14/06/1979 (Rv. 399751 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - SUSSISTENZA DELL'UNO O DELL'ALTRO TIPO DI RAPPORTO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - SUSSISTENZA DELL'UNO O DELL'ALTRO TIPO DI RAPPORTO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, le espressioni adoperate dalle parti nell'atto negoziale, pur potendo fornire utili indicazioni, non hanno valore di per se risolutivo, occorrendo sempre avere riguardo, piu che al nomen iuris usato, all'oggettiva sostanza ed al reale contenuto del rapporto ed in particolare alle modalita di espletamento delle mansioni che costituiscono l'oggetto della prestazione lavorativa. Pertanto, ai predetti fini, il giudice e svincolato da ogni criterio formalistico e deve soffermare la propria attenzione, innanzitutto, sul fondamentale criterio differenziatore per cui nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione e l'Opus, cioe il risultato dell'attivita, laddove nel lavoro subordinato l'oggetto della prestazione e rappresentato dalle energie lavorative (operae) che il prestatore pone a disposizione del datore di lavoro esplicandole sotto la vigilanza e secondo le direttive del medesimo. (V 3792/77, mass n 387461; (V 1885/76, mass n 380684; (V 1455/75, mass n 375022; (V 297/75, mass n 373519; (V 3568/71, mass n 355259).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)