Sez. 3, Sentenza n. 5775 del 22/11/1985 (Rv. 442961 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - LIQUIDAZIONE CON CRITERI EQUITATIVI - RIFERIMENTO ORIENTATIVO AD INDICI ISTAT - DIVARIO TRA I COEFFICIENTI APPLICATI IN CONCRETO E TALI INDICI - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - LIQUIDAZIONE CON CRITERI EQUITATIVI - RIFERIMENTO ORIENTATIVO AD INDICI ISTAT - DIVARIO TRA I COEFFICIENTI APPLICATI IN CONCRETO E TALI INDICI - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Nel caso in cui, in Sede di liquidazione equitativa del debito risarcitorio, il giudice del merito abbia determinato la svalutazione monetaria verificatasi nel periodo intercorrente tra il fatto illecito e la decisione facendo riferimento orientativo ad indici ufficiali ISTAT non allegati e documentati nel processo, il divario tra i coefficienti di deprezzamento applicati in concreto e i dati forniti da detti indici è censurabile in Sede di legittimità solo se assuma proposizioni tali da urtare contro le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. (V 1318/84, mass n 433445; (V 2468/83, mass n 427337; (V 1084/82, mass n 418953).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)