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Sez. 1, Sentenza n. 24710 del 14/06/2002 Cc. (dep. 26/06/2002) Rv. 222525 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Compatibilità con le misure cautelari personali - Limiti - Valutazione sulla compatibilità da parte del Presidente del tribunale di sorveglianza - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222525-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

È consentito applicare una misura alternativa alla detenzione contestualmente ad una misura cautelare personale, dovendosi solo verificare in concreto l'effettiva compatibilità tra l'una e l'altra con prevalenza, nel caso siano contrastanti, della misura cautelare; tuttavia tale valutazione di compatibilità non può essere effettuata dal Presidente del tribunale di sorveglianza, al quale è demandata solo la verifica preliminare sull'esistenza delle condizioni di legge per la concedibilità di una misura alternativa alla detenzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 298, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 298, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)