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Sez. 6, Sentenza n. 12393 del 31/01/2018 Ud. (dep. 16/03/2018) Rv. 272518 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI | Cessazione del rapporto di convivenza - Omesso versamento dell'assegno per il mantenimento educazione ed istruzione dei figli - Configurabilità del reato di cui all'art. 3, legge n. 54 del 2006 - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272518-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI

In tema di reati contro la famiglia, il reato di omesso versamento dell'assegno periodico per il mantenimento, educazione e istruzione dei figli, previsto dell'art.12-sexies, legge 1 dicembre 1970, n. 898 (richiamato dall'art. 3, legge 8 febbraio 2006 n. 54), è configurabile non solo nel caso di separazione dei genitori coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, ma anche in quello di violazione degli obblighi di natura economica derivanti dalla cessazione del rapporto di convivenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che gli artt. 337-bis. e ss. cod. civ., richiamati dall'art. 155 cod. civ., integrano il precetto penale riempiendo di contenuto gli obblighi di assistenza in esso menzionati in virtù di un meccanismo applicabile anche ai figli di genitori non coniugati, ai sensi dell'art.4, comma 2, legge n.54 del 2006).

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 sexies CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/02/2006 num. 54 art. 3, Legge 08/02/2006 num. 54 art. 4 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/12/2013 num. 154 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 bis, Cod. Pen. art. 570 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)