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Sez. 6, Sentenza n. 2666 del 07/12/2016 Ud. (dep. 19/01/2017) Rv. 268968 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI | Inadempimento degli obblighi ex art. 3 legge n. 54 del 2006 - Applicabilità nel caso di cessazione della convivenza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268968-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI

In tema di reati contro la famiglia, il reato di omesso versamento dell'assegno periodico previsto dell'art.12 sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898 (richiamato dall'art. 3 della legge 8 febbraio 2006 n. 54) è configurabile esclusivamente nel caso di separazione dei genitori coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, mentre, nel caso di violazione degli obblighi di natura economica derivanti dalla cessazione del rapporto di convivenza può configurarsi il solo reato di cui all'art.570, comma secondo, n.2, cod.pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art.4, comma secondo, legge n.54 del 2006, in base al quale le disposizioni introdotte si applicano anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, fa riferimento ai provvedimenti di natura civile e non anche alle previsioni normative che attengono al diritto penale sostanziale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 sexies CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/02/2006 num. 54 art. 3, Legge 08/02/2006 num. 54 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)