Sez. 6 - , Sentenza n. 55744 del 24/10/2018 Ud. (dep. 12/12/2018) Rv. 274943 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Rapporto di sola convivenza – Omesso versamento dell’assegno per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione dei figli – Configurabilità del delitto di cui all’art. 570-bis cod. pen. – Sussistenza – Ragioni.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA
Il delitto di omesso versamento dell'assegno periodico per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione dei figli, previsto dall'art. 570-bis cod. pen., è configurabile anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti di figli minori nati da genitori non legati da vincolo formale di matrimonio. (In motivazione la Corte ha chiarito, quanto ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21, che vi è continuità normativa tra la fattispecie prevista dall'art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54 e quella prevista dall'art. 570-bis cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 bis, Legge 08/02/2006 num. 54 art. 3, Legge 08/02/2006 num. 54 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)